Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo al nuovo Credito d’Imposta Industria 5.0 per la transizione ecologica e digitale.

 

Il provvedimento emanato attraverso il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 riguardante le “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) comprende una serie di disposizioni articolate all’interno di 21 commi che delineano la complessa normativa del recente Piano Transizione 5.0.

Entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legge prevede un termine massimo di 60 giorni per la sua conversione in legge. Tuttavia, affinché il Piano Transizione 5.0 diventi pienamente operativo, è indispensabile attendere l’emissione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 2 aprile.

Il Piano Transizione 5.0 mira a facilitare, mediante l’implementazione di un credito d’imposta fruibile entro il 31 dicembre 2025, nuovi investimenti volti all’innovazione e al conseguimento di una riduzione dei consumi energetici. Tale riduzione è calcolata rispetto ai consumi energetici dell’anno precedente all’avvio degli investimenti, tenendo conto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto viene valutato in relazione a uno scenario controfattuale stabilito secondo specifici criteri che saranno definiti nel decreto attuativo. Il GSE sarà l’ente responsabile per la gestione delle richieste di accesso al credito.

BENEFICIARI

Tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle strutture produttive situate sul territorio nazionale, nell’ambito di progetti innovativi volti alla riduzione dei consumi energetici, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione o regime fiscale. Tuttavia, sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o soggette a sanzioni interdittive, e si richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

SPESE AGEVOLABILI

  1. Acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 mirati a potenziare l’efficienza energetica
  2. Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse)
  3. Spese dedicate alla formazione del personale per lo sviluppo di competenze relative ai temi della transizione verde (non finanziabile da sola)

Le attività per acquisto di beni dovranno generare dei risultati minimi in termini di efficienza energetica o risparmio di energia pari a:

AGEVOLAZIONE

L’entità del credito d’imposta concesso varia in base al volume degli investimenti e all’entità del risparmio energetico ottenuto:

Le aliquote a cui le imprese possono accedere variano in base alla classe di efficienza energetica raggiunta (suddivisa in 3 classi) e alla quota di investimento:

Investimenti fino a 2,5 milioni di euro:

Investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro:

Investimenti tra 10 e 50 milioni di euro:

La fruizione del credito d’imposta avviene esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. In caso di mancata disponibilità di spazio fiscale per l’intero importo, è possibile diluire il credito in cinque quote annuali uguali.

Per usufruire dell’agevolazione, sarà necessaria sia una certificazione “ex ante”, per attestarne la conformità ai criteri minimi di riduzione del consumo di energia, sia “ex post” per verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti in corrispondenza con quanto dichiarato “ex ante”.

Le PMI hanno la possibilità di includere nel credito d’imposta anche le spese per la certificazione, fino a un massimo di 10.000 euro, e i beni agevolati devono essere mantenuti per almeno 5 anni. Le spese del revisore, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, possono essere agevolate fino a un massimo di 5.000 euro.

Tutti i documenti relativi agli investimenti agevolati devono contenere un riferimento esplicito alle disposizioni del Decreto Legge per essere considerati validi.

Per maggiori informazioni:  finanziamenti@unioneconsulenti.it