Cumulabilità credito d’imposta ricerca e sviluppo

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Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e cumulabilità con altre agevolazioni.

ricerca sviluppo

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.5/E del 16 marzo 2016 ha reso noto istruzioni, chiarimenti e linee guida su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015.

Fra le novità presenti, la cumulabilità del credito d’imposta con altri incentivi, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del dl 91/2014 (super-ammortamento). Oltre a ciò, piena compatibilità con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.

In particolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta è cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni sempreché le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Con la Risoluzione n. 66/E del 03/08/2016, ha ribadito dunque la piena cumulabilità del credito d’imposta ricerca e sviluppo con altri incentivi, ove l’unico vincolo alla cumulabilità è rappresentato dal costo effettivamente sostenuto, che non può essere superato.

La nuova versione del credito d’imposta, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il credito è ora concesso in maniera automatica, sulla base del sostenimento delle spese agevolate. Una procedura immediata che quindi esclude, al contrario del passato, il passaggio intermedio costituito dalla presentazione di un’apposita istanza per via telematica.

 

 

Per approfondimenti sul credito d’imposta ricerca e sviluppo vedi anche:

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 
Spese ammissibili credito d’imposta ricerca e sviluppo
Calcolo credito d’imposta ricerca e sviluppo
Soggetti interessati credito d’imposta ricerca e sviluppo

 

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