Credito d’imposta R&S, firmato il decreto relativo alle certificazioni

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Dpcm che introduce una disciplina che consentirà alle imprese di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva, attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.

 

Credito d’imposta R&S, firmato il decreto relativo alle certificazioni e all’Albo dei soggetti abilitati.

È stato firmato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di R&S, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

È stata introdotta una disciplina che consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, al quale potranno iscriversi:

  • Persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
  • Imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione;
  • Centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • Centri di competenza ad alta specializzazione;
  • Poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
  • Università statali;
  • Università non statali legalmente riconosciute;
  • Enti pubblici di ricerca.

Il DPCM definisce inoltre gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.

Prima che il nuovo sistema entri in vigore, mancano ancora i seguenti passaggi formali:

  • Visto della Corte dei Conti;
  • Pubblicazione in GU del DPCM;
  • Decreto direttoriale con le modalità operative cui chiedere l’iscrizione all’Albo;
  • Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

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